Con la risposta n. 333, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito
che il contribuente italiano residente all'estero può usufruire delle agevolazioni
prima casa, anche non potendo più spostare la residenza nel Comune dove è
stato acquistato l'immobile, procedendo a una rettifica entro i 18 mesi
previsti. Vediamo nel dettaglio quanto affermato.
L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha
innanzitutto ricordato che tra le condizioni previste per beneficiare delle agevolazioni
prima casa c'è quella in cui, nel caso l'acquirente sia cittadino
italiano emigrato all'estero, l'immobile acquistato costituisca la prima
casa nel territorio italiano.
L'Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che il
legislatore "ha ampliato, solo per l'ipotesi in questione, l'ambito
territoriale nel quale è possibile acquistare in regime agevolato senza,
peraltro, prevedere l'obbligo di stabilire entro diciotto mesi la propria
residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato". E ha
ricordato che con circolare 12 agosto 2005, n. 38/E, "la condizione di
emigrato all'estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato
di iscrizione all'Aire, ma può essere autocertificata dall'interessato con una
dichiarazione resa nell'atto di acquisto".
Quindi, in base a quanto chiarito, il contribuente
italiano residente all'estero che non ha dichiarato nell'atto di compravendita
di essere iscritto all'Aire, pur avendo i requisiti, può mantenere le
agevolazioni fruite dichiarando, "con un atto integrativo, nella medesima
forma giuridica del precedente, entro il termine di 18 mesi dall'atto di
acquisto, che al momento della stipula del contratto di compravendita era
cittadino italiano emigrato all'estero, iscritto all'Aire. Con ciò rettificando
la dichiarazione resa nell'atto di acquisto in relazione alla residenza. Tale
atto integrativo deve essere prodotto per la registrazione presso l'Ufficio in
cui è stato registrato l'atto di acquisto originario".
Fonte: idealista.it