È molto importante sapere che esiste una precisa differenza tra la superficie
commerciale e quella calpestabile di un immobile. La
prima, che è la categoria su cui ci si basa per la stima patrimoniale di
un’abitazione e infatti è anche chiamata “superficie commerciale
vendibile” (SCV), comprende tutti gli elementi che compongono una casa,
muri, giardini e posto auto inclusi. La seconda, invece, è lo spazio che
veramente abbiamo a disposizione.
Superficie calpestabile: che cosa si intende
Con l’espressione “superficie calpestabile” (o “utile”) ci si riferisce a
ciò che in un immobile può essere calpestato: la somma delle sole superfici
interne dei singoli vani che compongono l’appartamento o il locale
commerciale, al netto dei muri perimetrali e dei muri interni.
Una precisazione: in questo contesto il termine “vano” serve a
individuare le diverse suddivisioni degli spazi (cucina, soggiorno, camera
ecc.), ma non ha una connotazione qualitativa come avviene invece nelle
valutazioni catastali, per le quali si distingue tra vano utile e accessorio.
Come si calcola la superficie calpestabile di
un immobile
Mentre ai fini del calcolo della superficie commerciale si tiene conto
anche dei muri, dei balconi, dei sottotetti, delle cantine ecc., valutati
secondo diverse incidenze percentuali, la superficie calpestabile si ricava
calcolando la sola pavimentazione che, per ciascun piano fuori terra
o entro terra, viene misurata lungo il perimetro interno delle mura e
delle pareti divisorie e rilevata a un’altezza convenzionale di 1,50 metri
dal piano di pavimento.
Per un calcolo preciso è bene affidarsi a un professionista che,
dopo avere prelevato la planimetria catastale rasterizzata, procede al
conteggio attraverso l’utilizzo di sistemi di Cad. La superficie commerciale è
sempre superiore a quella calpestabile: generalmente il 10-15% in
più.
Visura catastale, che cosa viene indicato?
Dal 2015 nelle visure catastali è indicata la superficie catastale espressa
in metri quadri dell’immobile, che va a sostituire il numero dei vani. È
un’innovazione che ha riguardato 57 milioni di immobili su 61 registrati nel
Catasto.
La superficie catastale non corrisponde a quella
calpestabile, bensì a quella commerciale.
Cantina e mansarda: come vengono conteggiate?
Come abbiamo visto, per superficie calpestabile si intende lo spazio
interno che si ha a disposizione, esclusi i muri. Ma spesso un immobile dispone
anche di spazi esterni come balconi, cantina e posto auto, che rientrano
nel conteggio della superficie commerciale (per calcolarla non vanno
semplicemente sommate alle altre superfici, ma bisogna eseguire delle
“correzioni” seguendo alcuni parametri indicati dall’Agenzia delle entrate).
Un caso particolare è rappresentato dalla mansarda. Nel linguaggio
comune, infatti, si definisce mansarda l’appartamento o la porzione di
appartamento posta all’ultimo piano e con altezze interne variabili in funzione
dell’inclinazione del tetto. A livello catastale, però, il termine
mansarda non esiste: ci sono semplicemente immobili abitabili o non abitabili.
I primi per legge devono avere un’altezza media di m. 2.70, con un minimo
di m 2.00, e possedere finestre apribili di superficie adeguata. Se la nostra
mansarda non dispone di questi requisiti, allora si tratta di sottotetto o di
soffitta.
Ai fini del calcolo della superficie commerciale di un immobile, se la
mansarda è abitabile si conta al 100%, altrimenti si calcola al 50% o al
25% a seconda che sia o meno comunicante con l’appartamento.
Superficie utile riscaldata: che cosa
significa?
Nelle certificazioni energetiche si considera la superficie utile
riscaldata, ossia la superficie calpestabile dei locali riscaldati al netto di
muri esterni e tramezzi e comprensiva delle soglie delle porte.
Calcolo Tari: ci si basa sulla superficie
calpestabile o su quella commerciale?
L’imposta sui rifiuti si calcola utilizzando l’area calpestabile, non
quella commerciale. La superficie calpestabile viene misurata sul filo interno
dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime. Oltre
che dalla rilevazione diretta, la superficie dei locali tassabili può
essere desunta anche dalla planimetria catastale, arrotondando per eccesso
o per difetto a seconda che la frazione sia superiore, uguale o inferiore al
mezzo metro quadrato. Spesso il Comune può considerare come superficie
assoggettabile a Tari quella pari all’80% della superficie catastale.
Fonte: immobiliare.it